| Estratto dello Statuto dell'Ass. Italiana Edith Stein onlus...
Associazione Italiana Edith Stein ONLUS
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. l - E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n° 460/97 sotto la denominazione: «Associazione Italiana Edith Stein ONLUS».
Art. 2 - La ONLUS non ha fini di lucro.
Essa svolge la sua attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte ex art. 10 del Dlgs 460/1997 e si propone di perseguire la conoscenza, lo studio e la diffusione dell'eredità spirituale, filosofica, teologica di Edith Stein; la comprensione tra Popoli e Nazioni, in particolare l'approfondimento ed ampliamento del dialogo tra cristianesimo ed ebraismo; l'impegno per la tolleranza reciproca dei diversi gruppi etnici, religiosi e sociali.
L'Associazione intende realizzare lo scopo dello statuto attraverso:
1. la promozione della ricerca scientifica, della documentazione e delle informazioni sulla vita e sull'opera di Edith Stein.
2. il sostegno ai lavori scientifici, culturali, artistici, e di altro tipo che si occupano di Edith Stein.
3. la collaborazione con le Chiese Cristiane e le loro comunità religiose, altre associazioni e gruppi sociali con particolare riferimento al dialogo ebraico-cristiano.
4. l'organizzazione di conferenze, seminari, esposizioni, congressi e convegni nazionali ed internazionali nonché di manifestazioni culturali ed artistiche, direttamente ed indirettamente.
(...)
omissis
ASSOCIATI
Art. 6 - Sono soci della Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le associazioni o le comunità la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo. All'atto dell'ammissione, verseranno la quota associativa che sarà annualmente stabilita dall'assemblea. Per l'ammissione del socio è necessario il voto favorevole dei 2/3 del Consiglio direttivo
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di partecipare alla vita associativa.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
(...)
omissis
ORGANI SOCIALI
Art. 8 - Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
omissis
ASSEMBLEE
Art. 9 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale.
Art. 10 - L'Assemblea elegge il consiglio direttivo, il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere; delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, e su eventuali altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
I soci non possono farsi rappresentare da altri soci.
Art. 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art.21 c.c.
Alle assemblee possono essere invitati esperti in campi specifici, senza poteri di voto.
AMMINISTRAZIONE
Art. 12 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 o 7 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Nell'ambito del Consiglio eletto, l'assemblea dei soci nomina il Presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.
In caso di dimissioni, revoca o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nel corso della sua prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.
In caso di dimissioni, revoca o decesso del Presidente, l'Associazione è retta dal vice-presidente in carica fino alla convocazione della prima assemblea dei soci utile, che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.
Art. 13 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo .
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 14 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell?associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza e obbligatoria per tutti gli associati, previa approvazione dell'Assemblea dei soci.
Art. 15 - Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive, non vincolanti, su singole tematiche, eventi o sull'indirizzo generale dell'Associazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 16-Il controllo della gestione dell'associazione è rimesso ad un collegio di Revisori dei Conti.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti direttamente dall'assemblea dei soci.
L'assemblea elegge anche il Presidente del Collegio dei Revisori, scegliendolo fra i membri del collegio stesso. Sia i membri del Collegio che il suo Presidente durano in carica per un triennio.
I criteri di ineleggibilità ed i poteri spettanti al Collegio sono quelli risultanti dalla normativa vigente in materia.
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